la nuova legge per la riqualificazione energetica degli edifici
Grazie a Kuda trovo un bell’articolo sulla legge che permette ancora (a condizioni diverse rispetto al passato) la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici
fonte: edilportale Detrazione 55%: in vigore le nuove norme per il 2009
Entro un mese saranno definite le modalità per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate 4182 visite
di Rossella Calabrese
30/01/2009 – È entrata in vigore ieri la legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del DL 185/2008 anticrisi. Si chiarisce definitivamente la questione delle modifiche alla disciplina della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, introdotte dall’articolo 29 del decreto legge, che tante polemiche hanno sollevato negli ultimi due mesi ( Consulta lo Speciale ). Le nuove norme, contenute nel comma 6 dell’art. 29, sono valide per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009, e prevedono che: – i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( Finanziaria 2007 ), fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate; – i termini e le modalità per l’invio della comunicazione saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 2/2009 (entro il 28 febbraio 2009); – con il medesimo provvedimento potrà essere stabilito che la comunicazione venga effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti abilitati (di cui all’art. 3, comma 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322); – sempre lo stesso provvedimento stabilirà i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’ENEA, ai sensi del DM 19 febbraio 2007 ; – entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione 2/2009, il DM 19 febbraio 2007 sarà comunque modificato, al fine di semplificare le procedure a carico dei contribuenti; – per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo. Per le spese del 2009 occorrerà quindi attendere circa un mese prima di conoscere i termini e le modalità per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate e per capire in che modo i dati in possesso dell’ENEA saranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate (se a cura dell’Enea stesso o del contribuente). Sempre tra un mese arriveranno le modifiche al DM 19 febbraio 2007 che semplificheranno le procedure e gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.
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gennaio 31st, 2009 at 19:59
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gennaio 31st, 2009 at 20:00
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gennaio 31st, 2009 at 20:01
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gennaio 31st, 2009 at 22:29
[...] 30/01/2009 – È entrata in vigore ieri la legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del DL 185/2008 anticrisi. Si chiarisce definitivamente la questione delle modifiche alla disciplina della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, introdotte dall’articolo 29 del decreto legge, che tante polemiche hanno sollevato negli ultimi due mesi ( Consulta lo Speciale ). Le nuove norme, contenute nel comma 6 dell’art. 29, sono valide per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009, e prevedono che: – i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( Finanziaria 2007 ), fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate; – i termini e le modalità per l’invio della comunicazione saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 2/2009 (entro il 28 febbraio 2009); – con il medesimo provvedimento potrà essere stabilito che la comunicazione venga effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti abilitati (di cui all’art. 3, comma 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322); – sempre lo stesso provvedimento stabilirà i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’ENEA, ai sensi del DM 19 febbraio 2007 ; – entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione 2/2009, il DM 19 febbraio 2007 sarà comunque modificato, al fine di semplificare le procedure a carico dei contribuenti; – per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo. Per le spese del 2009 occorrerà quindi attendere circa un mese prima di conoscere i termini e le modalità per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate e per capire in che modo i dati in possesso dell’ENEA saranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate (se a cura dell’Enea stesso o del contribuente). Sempre tra un mese arriveranno le modifiche al DM 19 febbraio 2007 che semplificheranno le procedure e gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Vai alla Fonte [...]
febbraio 20th, 2009 at 23:10
[...] del Risparmio Energetico Da Letizia Palmisano La catena non ha prodotto i risultati dell’altra (di cui ovviamente non siamo stati gli unici fautori ma mi piace pensare che abbiamo [...]
febbraio 22nd, 2009 at 16:49
[...] catena non ha prodotto i risultati dell’altra (di cui ovviamente non siamo stati gli unici fautori ma mi piace pensare che abbiamo inciso). Ma [...]